Polizze obbligatorie: RC auto e moto

Secondo le leggi italiane ogni veicolo che circola su strada deve essere obbligatoriamente coperto da assicurazione. Il cliente stipula con l’assicurazione un accordo tramite il quale, a fronte del pagamento di un premio, la compagnia assicurativa è obbligata a risarcire i danni arrecati a terzi dalla circolazione dell’auto, della moto o di qualsiasi altro veicolo assicurato.
Il premio è quindi il prezzo della polizza che l’assicurato versa all’assicuratore in cambio delle garanzie prestate: l’assicurazione contrae, così, l’obbligo a risarcire i terzi, entro i limiti convenuti, per il danneggiamento derivante da un sinistro causato dall’assicurato.

Le polizze RC auto devono contenere le generalità del cliente assicurato, la targa dell’automobile o della moto, il tipo di veicolo e il certificato di proprietà dello stesso, i tipi di copertura con relativi massimali, le possibili franchigie, l’importo del premio assicurativo richiesto e la durata del contratto. La formula contrattuale che regolamenta la maggioranza delle polizze Rc auto è detta bonus – malus e prevede a ogni scadenza, progressivi aumenti di tariffa o riduzioni percentuali del premio: dipende se l’assicurato ha causato o no sinistri nel periodo di osservazione che dura un anno e termina due mesi prima della scadenza della polizza.

Polizze accessorie: furto e incendio, kasko, eventi atmosferici e carta verde

Oltre alla RC auto obbligatoria, moto e autoveicoli sono soggetti a contratti di assicurazione accessori: sono le polizze che vanno sotto il nome di “Rischi Diversi”. Tra le formule più usate:
1) Polizza assicurativa furto – incendio: la garanzia furto comprende i danni materiali e diretti subiti a causa del furto dell’auto o di qualche suo componente, come la radio cd, il navigatore ecc.. Può risarcire anche i danni al veicolo conseguenti ai tentativi di effrazione.
La copertura incendio copre i danni subiti dall’auto, sia in circolazione sia immobile, in caso di combustione: generalmente, il risarcimento si estende anche ai terzi, come, per esempio, un box in cui è custodito il veicolo.
2) Kasko: in base a questo tipo di assicurazione, la compagnia assicurativa si accolla i rischi derivanti dalla circolazione dell’auto, indipendentemente dalla responsabilità del guidatore. A livello più elevato, le kasko garantiscono una copertura a valore totale, per cui è risarcibile il danno inflitto al proprio veicolo, di qualunque natura esso sia. A causa dell’altro costo, però, la formula più diffusa è la cosiddetta mini-kasko, che stabilisce il risarcimento solo per danni derivati da una collisione con un altro veicolo anche in caso di colpa dell’assicurato. Spesso, per risparmiare in maniera ulteriore sul costo, è stabilito un massimale di rimborso, ma non in valore assoluto bensì in percentuale rapportata al valore del veicolo.

Altre assicurazioni accessorie sono quelle contro gli eventi atmosferici e la Carta Verde, che estende la validità della copertura RC auto anche al di fuori dello Stato in cui è stipulata.